feb 02 2015
La mobilità rappresenta uno dei diritti fondamentali su cui si basa la cittadinanza nelle società democratiche ed è una condizione necessaria per accedere ai beni e ai servizi del territorio, assicurando agli individui in generale ed a coloro che sono in una condizione di disabilità fisica permanente o temporanea, la libertà di vivere appieno la città in totale autonomia. La mancanza o la limitazione di accesso a tale fondamentale diritto viene riconosciuta quale condizione di esclusione, quindi condizione discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, a fronte di diritti sanciti da norme (internazionali, europee e nazionali).
La norma internazionale che vincola ed obbliga ogni Stato alla sua attuazione con il conseguente adeguamento delle norme vigenti, è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento Italiano con la Legge n.18/09.
La Convenzione ONU ed il diritto alla mobilità e all’accessibilità
Con la Convenzione ONU, le persone con disabilità non vengono più viste come soggetto passivo che richiede attenzione, cura, protezione, ma come soggetti attivi nella società, protagonisti nel prendere decisioni, nel richiedere diritti. Ancora una volta, viene riaffermato il concetto che i diritti umani e le libertà fondamentali debbano essere garantiti a tutte le persone con disabilità.
Riconosce l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte.
Considera che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente.
Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
Con l’articolo 20 (Mobilità personale), la Convenzione obbliga gli Stati Parti ad adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e tempi da loro scelti ed a costi accessibili;.
L’articolo 9 (Accessibilità), al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, obbliga gli Stati Parti ad adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, ad edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro…
Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
- sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
- garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
- fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili.
L’Europa come interviene in materia di trasporto e disabilità
Oltre alla citata Convenzione Onu, l’Europa è intervenuta da tempo regolamentando i vari sistemi di trasporto (areo, ferroviario, marittimo e su gomma), obbligando gli Stati membri e gli operatori dei servizi di trasporto a garantire ai passeggeri con disabilità o con ridotta mobilità, il diritto all’accesso ai mezzi, alle strutture ed infrastrutture (stazioni, fermate, parcheggi), alle informazioni, all’assistenza a terra e a bordo.
In particolare, l‘Italia sui Regolamenti relativi al trasporto su gomma e marittimo, si è vista aprire dall’UE apposite procedure di infrazione per la non osservanza ed applicazione degli stessi.
E’ bene sapere che nei regolamenti, relativamente ai diritti ed ai servizi ad essi connessi, la categoria dei PRM (Persone a Ridotta Mobilità) comprende non solo le persone con disabilità permanente o temporanea ma anche anziani, bambini, persone con difficoltà d’apprendimento, persone di bassa statura, persone con problemi di orientamento, persone con disagi intellettivi o relazionali, ecc.
Come viene regolamentato il sistema di trasporto in Italia e nella Regione Lazio, in relazione alle su citate norme e regolamenti?
Rispetto ai trasporti pubblici, la riforma del Titolo V (articolo 117 della Costituzione), il Decreto Legislativo 422/97 e il Decreto Legislativo 112/98, hanno delegato agli Enti Locali (Regioni e Comuni) le competenze legislative, amministrative e gestionali.
In particolare, sono passate alle Regioni tutte le competenze inerenti al servizi di trasporto pubblico locale, il trasporto aereo, navale e ferroviario che si svolgono all’interno della Regione, mentre lo Stato ha la competenza nel caso che questi servizi abbiano carattere nazionale ed internazionale.
Pertanto, gli Enti Locali, sulla base della normativa citata e delle competenze assegnategli, devono includere nei loro piani e negli interventi per la mobilità, le soluzioni più idonee a rendere accessibili i servizi di trasporto pubblico locale ai cittadini con disabilità o con ridotta mobilità.
Nella Regione Lazio, così come per tutte le altre Regioni, è necessario intervenire quanto prima per rendere finalmente accessibile l’intero sistema di trasporto pubblico locale che ad oggi vive forti criticità o in alcuni casi è completamente inesistente, andando contro il rispetto di ogni norma e di conseguenza pregiudicando la qualità della vita, non solo dei cittadini con disabilità ma della comunità tutta. Intervenire sull’accessibilità non va ad esclusivo beneficio di una categoria di persone ma di tutta la cittadinanza e rende il territorio vivibile ed accogliente per tutti, nessuno escluso.
Inoltre, è da dire che la Regione Lazio ha al suo interno, quale organismo consultivo istituzionalmente riconosciuto e costituito, la Consulta Regionale sulle Disabilità, composta dalle più importanti associazioni di categoria, tra le quali l’ANGLAT, che, se coinvolte per le alte competenze ed esperienze, possono supportare l’Ente nella scelta delle soluzioni più idonee in materia di mobilità, accessibilità, formazione, assistenza e accoglienza.
L’auspicio è che ciò venga attuato quanto prima, nel rispetto ed in coerenza con quanto sancito dall’art. 4 della Convenzione, che nello specifico cita: “Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative”.
Pertanto, anche sul tema del trasporto pubblico intendiamo rivendicare fortemente il nostro ruolo riconosciutoci dalla Convenzione, che può essere ritradotto con lo slogan:
NULLA SU DI NOI SENZA DI NOI!
Roberto Romeo
Presidente Nazionale ANGLAT
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